Come fare per

Esenzioni ticket

 Esenzione per reddito

Hanno diritto all'esenzione per reddito su presentazione di autocertificazione presso gli uffici distrettuali:

  • i bambini di età inferiore a sei anni con reddito (si riferisce al reddito dell'anno precedente) del nucleo familiare (la composizione del nucleo familiare è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente) fino a 36.151,98 -  codice E01
  • gli anziani ultra sessantacinquenni con reddito (si riferisce al reddito dell'anno precedente) del nucleo familiare (la composizione del nucleo familiare è quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente) fino a 36.151,98 - codice E01
  • i disoccupati (per disoccupati s'intendono i soggetti di età superiore ai 14 anni che abbiano perso una precedente occupazione e risultino iscritti alle liste di collocamento) e familiari a carico con reddito complessivo inferiore a  8.263,31 per nuclei familiari costituiti da una sola persona 11.362,05 con coniuge a carico da incrementare di euro di 516 per ogni figlio a carico L'esenzione ticket riguarda le prestazioni di diagnostica ed i farmaci - codice E02
  •  titolari di pensioni sociali e familiari a carico - codice E03
  • i titolari di pensioni al minimo di età superiore ai  60  e i loro familiari a carico con reddito complessivo inferiore a  8.263,31 per nuclei familiari costituiti da una sola persona, 11.362,05 con coniuge a carico da incrementare di euro di 516,46 per ogni figlio a carico - codice E04

Note

  • Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico
  • Non può essere considerato disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un'attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione) o il soggetto che, pur svolgendo un'attività lavorativa, conservi l'iscrizione al centro per l'impiego per non aver superato nel corso dell'anno un determinato limite di reddito
  • Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro)
  • Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo
  • Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito riferito all'anno precedente
  • Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione
  • Il riconoscimento del diritto all'esenzione è rilevato attraverso la presenza del nominativo in un elenco fornito dall'Agenzia delle Entrate alla Regione, alle ASL, ai medici di famiglia e aggiornato il 1° aprile di ogni anno

CHI DEVE PRESENTARSI AGLI SPORTELLI DEL DISTRETTO

a) I cittadini che non compaiono negli elenchi del medico prescrittore, per presentare l'autocertificazione

b) I disoccupati, per presentare  l'autocertificazione di disoccupato (ossia chi abbia perso un precedente lavoro, sia iscritto negli elenchi dei Centri per l'impiego e non abbia superato nell'anno solare precedente un reddito familiare di euro 8.263.31 più eventuali integrazioni)       

c) Gli inoccupati, ossia chi non abbia in precedenza lavorato, devono rivolgersi agli sportelli comunali dedicati. 

E' anche possibile fare richiesta ON-LINE tramite il Servizio Autocertificazione esenzione reddito.

Esenzione per patologia

Gli uffici distrettuali (CUP) rilasciano agli aventi diritto:

  • l'esenzione per patologia (D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e D.M. 21 maggio 2001, n. 296)
  • l'esenzione per malattie rare (D.M. 18 maggio 2001, n. 279)

sulla base della documentazione clinica redatta da strutture pubbliche o private accreditate ossia lettera di dimissioni e referti ospedalieri.
Per alcune patologie è necessaria la richiesta del medico curante (D.D. 513 del 26/05/2014).
La richiesta  di esenzione è soggetta a verifica da parte dei medici del distretto. Non è obbligatoria la richiesta del medico curante. In caso di accettazione il relativo certificato di esenzione verrà consegnato entro cinque giorni. Il certificato di esenzione deve essere  presentato al medico in occasione di ogni visita. Le eventuali scadenze e le prestazioni esenti sono indicate negli attestati di esenzione rilasciati.

Compilare il modulo allegato:

Inviare a: esenzioni048@aslto5.piemonte.it

Allegare:

  • CARTA DI IDENTITA’ DELL’INTERESSATO
  • DOCUMENTAZIONE CLINICA.

Esenzione per invalidità

Hanno diritto alle esenzioni di invalidità coloro che abbiano un attestato di invalidità dal 67% al 100% o certificati di commissioni mediche degli ospedali militari. La richiesta  di esenzione va presentata allo sportello e viene vagliata dai medici del distretto. Non è obbligatoria la richiesta del medico curante. In caso di accettazione il relativo certificato di esenzione verrà consegnato entro cinque giorni. Il certificato di esenzione deve essere  presentato al medico in occasione di ogni visita. Le eventuali scadenze sono indicate sui relativi certificati.
L'esenzione ticket riguarda le prestazioni diagnostiche  ed i farmaci  correlati alla patologia riconosciuta (esenzione totale farmaci ed esenzione prestazioni specialistiche correlate alle patologie invalidanti)

Esenzione per indigenza

Per gli indigenti il rilascio del certificato di esenzione sarà erogato dal Comune di residenza al quale occorre rivolgersi. L'esenzione ticket riguarda le prestazioni di diagnostica ed i farmaci.

modificato 26/06/2023 - 10:13