Estetisti, acconciatori, tatuatori, solarium
Le attività di cura del corpo sono regolate in materia igienico-sanitaria da Leggi nazionali, Regionali, Decreti e Regolamenti Comunali. Per lo svolgimento delle sopra indicate attività occorre essere in possesso delle specifiche qualifiche professionali.
Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica organizza periodicamente incontri di approfondimento con gli operatori del settore per sensibilizzare sui rischi principali legati a queste attività. Per informazioni e iscrizioni consulta la pagina https://servizi.aslto5.piemonte.it/questionariweb/sisp/iscrizioni/acconciatoriEestetiste
Requisiti generali per l'apertura, trasferimento o modifica dei locali
In caso di nuovo apertura, subingresso, trasferimento in nuovi locali o modifiche sostanziali apportate ai locali occorre presentare la dichiarazione di inizio attività presso i competenti uffici comunali corredata di:
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Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali;
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Planimetria degli ambienti (in scala almeno 1:100) con indicata superficie, altezze, verifica dei rapporti di aero-illuminazione, destinazione d'uso dei vari spazi e ambienti, localizzazione delle apparecchiature in uso compresi i lavelli, datata e firmata dal richiedente o da un tecnico abilitato;
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Relazione tecnico-descrittiva dell'attività, comprensiva di protocollo di pulizia e disinfezione di ambienti, superfici e strumenti, sterilizzatori, cappe ecc... secondo il modello prestabilito. Le dichiarazioni di conformità CE delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, i loro manuali d’uso e le schede di sicurezza dei materiali utilizzati dovranno essere conservati presso l’esercizio e messi a disposizione dell’organo di vigilanza;
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Dichiarazione conformità degli impianti tecnici e tecnologici installati (elettrico, gas, riscaldamento, ventilazione, condizionamento, ecc.). Si ricorda che nei centri estetici e nei negozi di tatuaggio, dove è presumibile l’utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche con parti applicate, è obbligatorio che la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico sia corredata di relativo progetto, nonché attestazione della corrispondenza alla sezione 710 della Norma CEI 64-8 (gruppo 0-1). In linea di massima si parla di “apparecchiatura con parti applicate” quando questa comporta un contatto diretto di una parte di essa con l’utente. Per capire se l’apparecchiatura ha parti applicate occorre consultare l’Allegato 2 del D.M. 206/2015 e notare se tra l’elenco delle norme tecniche di prodotto per quell’attrezzatura viene citata la Norma CEI 62-5 (con il vecchio Allegato 2 del D.M. 110/2011 veniva riportata la Guida CEI 62-39). Ove sono utilizzati apparecchi per uso estetico con parti applicate, i locali sono classificabili come GRUPPO 1 secondo la Norma CEI 64-8/7 sez. 710 variante V2: 2015 con accorgimenti particolari, quale il nodo equipotenziale e gli interruttori differenziali di tipo A o B. In tutti gli altri casi quindi si applicano le norme generali della CEI 64-8, classificando i locali come GRUPPO 0.
La S.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL TO5 verificherà in fase di vigilanza la rispondenza dei locali e delle attrezzature ai requisiti igienico-sanitari di legge e potrà richiedere ulteriori elementi conoscitivi.
Requisiti igienico-sanitari
Al fine di agevolare l'inizio di tali attività si elencano alcune indicazioni generali sui requisiti (NB: tutti i requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature devono rispondere a quanto previsto dal Regolamento Comunale vigente).
Il titolare dell'esercizio dovrà comunque sempre verificare se risulta necessario per l'esercizio dell'attività acquisire pareri o valutazioni di specifica competenza di altri Uffici, Enti o Autorità, (UTC, VVFF, ARPA, ISPESL S.pre.Sal, P.S., ecc).
Locali
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Agibilità e conformità della destinazione d'uso ai vigenti strumenti urbanistici.
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Superficie minima come previsto dai singoli Regolamenti Comunali.
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Altezza attenersi ai regolamenti comunali vigenti sulle altezze minime previste secondo la destinazione d'uso prevista.
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Nel caso di lavoratori dipendenti per i locali interrati/seminterrati deve essere acquisita deroga ex. art.65 D.lgs n. 81/2008. La Legge 13 dicembre 2024, n. 203, art. 1 (in vigore dal 12 gennaio 2025) ha apportato modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. per cui la deroga, che veniva chiesta al servizio S.Pre.S.A.L. dell’ASL, è stata sostituita da una comunicazione da rendere all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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Superficie aero-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento e comunque tale da garantire un idoneo microclima; in caso di rapporto di aerazione naturale insufficiente deve essere installato un impianto di ventilazione meccanica o di condizionamento d'aria che preveda immissione di aria esterna ed estrazione (riferimento norma UNI 10339). corredato da documentazione riportante le caratteristiche tecniche dell'impianto.
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Servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia e se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, dotati di antibagno con porta. È ammessa la presenza di una “zona filtro” con la funzione di favorire l’abbattimento di esalazioni, odori e vapori prima della loro diffusione in un’area in cui sia previsto lo stazionamento di utenti. Qualora le caratteristiche costruttive impediscano la possibilità di aerazione naturale, dovrà essere assicurata l’aspirazione forzata con ventilazione meccanica. E' possibile , in particolari casi (centro storico) utilizzare anche i servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:
- pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
- le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza.
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I pavimenti devono avere superfici compatte e lavabili, le pareti di tutti locali fino ad altezza di mt. 1,80 devono essere lavabili ed impermeabili per consentire una efficace pulizia e sanificazione. Il termine " lavabili " deve essere inteso in senso "stretto" ovvero deve trattarsi di superfici che non possono subire alcuna alterazione o sfaldatura qualora vengano lavate con acqua e idoneo detergente e disinfettante.
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Locale o zona spogliatoio con armadietti singoli a doppio scomparto per ogni addetto operante nell'attività. Per le piccole attività commerciali, sino a tre lavoratori contemporaneamente presenti, l’area adibita a tale scopo, nella quale sono posizionati gli armadietti a doppio scomparto, deve avere superficie minima, al netto degli arredi, di almeno 3 mq e può coincidere con l’antibagno o con altra idonea zona quale, ad esempio, un disimpegno o un magazzino.
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Locale sala attesa in relazione all'attività e a quanto previsto dai Regolamenti Comunali.
Gli impianti
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Approvvigionamento idrico tramite pubblico acquedotto. In caso contrario è necessario il possesso di un certificato di analisi di potabilità dell'acqua erogata nell'esercizio;
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disponibilità di Acqua calda e fredda con idoneo sistema di smaltimento acque di rifiuto;
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Impianti tecnici e tecnologici (elettricità, gas, riscaldamento, ventilazione, ecc..) installati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, con relative dichiarazioni di conformità ex Legge n° 46/90 e D.M. 37/08;Progetto impianto elettrico (Norma CEI 64-8/7, Sezione 710) obbligatorio per centri estetici e solarium da allegare alla Dichiarazione di Conformità;
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Denuncia dell'impianto di terra, ove prevista (D.lgs. n. 81/08);
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Mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico (telefono con elenco numeri d'emergenza).
Altri requisiti
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Gli esercizi dovranno essere dotati di armadietto contenente materiale per il primo soccorso sia chirurgico (tagli) sia medico (intossicazione, allergie, malore);
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Mobilio e arredamento tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione;
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Idonea strumentazione e relativi protocolli per la pulizia, disinfezione e sterilizzazione, in rapporto all'attività e agli strumenti utilizzati.
I locali dovranno comunque rispondere a tutti i requisiti igienico-sanitari previsti dal Regolamento Comunale vigente (l'estratto del regolamento potrà essere reperito presso i competenti uffici comunali)
Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali in genere
Fermo restando il divieto delle suddette attività in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dai vigenti regolamenti comunali in materia ed alle norme dell'Azienda Sanitaria Locale.
Prodotti cosmetici, inchiostri tatuaggio e attrezzature
Per l’utilizzo di prodotti e attrezzature occorre fare riferimento alla normativa europea di riferimento, in particolare
- il Regolamento UE 1223/2009 per i cosmetici e s.m.i. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1223). Per quanto riguarda i cosmetici si raccomanda di verificare che l’etichettatura sia conforme a quanto previsto dal Regolamento UE 1223/2009 (tra le altre cose si ricorda che l’etichetta deve essere redatta in lingua italiana) e consultare periodicamente gli aggiornamenti all’Allegato II per individuare le sostanze vietate. A titolo di esempio si rappresenta che dal 1 settembre 2025, tra le sostanze vietate è incluso il cosiddetto "TPO" (indicato nella nomenclatura INCI come «Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide», numero CAS 75980-60-8). Si tratta di una sostanza che agisce come fotoiniziatore ed é largamente impiegata nei prodotti per unghie come gel UV, smalti semipermanenti, top coat etc. Finora era ammesso fino a una concentrazione massima del 5% (all. III del Regolamento cosmetici) ma il nuovo regolamento UE 2025/877 modifica il Regolamento sui cosmetici 1223/2009 collocando questa sostanza nell'Allegato II, dunque tra le sostanze vietate, in quanto riclassificata come sostanza tossica per la riproduzione.
- il Regolamento 1907/2006 e s.m.i. per le sostanze chimiche (REACH), incluse gli inchiostri per tatuaggio (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20250623) di cui occorre sempre conservare le schede di sicurezza presso l’esercizio.
Infine si ricorda che chiunque può segnalare le reazioni avverse potenzialmente legate all’utilizzo di un prodotto cosmetico.
Il modulo per la cosmetovigilanza è messo a disposizione dal Ministero della Salute a questo link:
In questo modo sarà possibile favorire l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze meno impattanti per la salute umana. Rimani aggiornato su eventuali allerte riguardanti articoli che vengono ritirati dal commercio o attenzionati dagli organi di vigilanza (compresi prodotti cosmetici, inchiostri per tatuaggio o apparecchiature in commercio): https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?resetSearch=true
Si rimanda alle specifiche sezioni, per gli approfondimenti degli ulteriori requisiti necessari alle varie tipologie di attività:
Normativa di riferimento
Legge 02.04.2007 n. 40 - Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 31.01.07 n. 7 recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese - S.O della G.U. n. 77 del 02.04.2007
LEGGE 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”
L. 4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista”
REGIONE PIEMONTE – L.R. del 9 dicembre 1992, n. 54: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1
Decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206 “Apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista”
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 6/R. “Regolamento regionale delle Attività di solarium”.
Deliberazione della Giunta Regionale 27 luglio 2016, n. 20-3738. “Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente”
Legge regionale 30 gennaio 2023, n. 2. “Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing”
Regolamenti municipali di settore
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e s.m.i., sui prodotti cosmetici
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1907
Sedi e orari
Si riceve esclusivamente su appuntamento, da richiedere via mail oppure telefonicamente al num. 011/6930500
Gli operatori rispondono il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30
Presentazione notifica attività tatuaggio aggiornato 2025
(Microsoft Office - OOXML - Word Document
, 22.42 KB
)
modificato 01/10/2025 - 09:26