Attività

Requisiti specifici per estetisti

I locali

I requisiti previsti sono quelli indicati nella pagina "Estetisti, acconciatori, tatuatori, solarium".

  • I singoli ambienti devono rispondere a requisiti di sicurezza ed adeguati alle esigenze di privacy e comfort; in alcuni regolamenti comunaliè previsto un locale ad uso sala attesa;

  • Si deve prevedere l'installazione di almeno 1 lavandino nelle zone di lavoro, ad uso degli operatori (con erogatore non manuale di acqua calda e fredda) e almeno 1 doccia (anche nel servizio igienico) a disposizione dei clienti.

Le apparecchiature

  • Ogni apparecchiatura elettromeccanica deve essere corredata dal relativo manuale d'uso, con indicazione delle caratteristiche tecnico dinamiche, dei meccanismi di regolazione, delle modalità di esercizio e di applicazione, delle cautele d'uso e dei tempi di periodica revisione;

  • Devono essere presenti nell'esercizio e a disposizione degli Organi di Vigilanza le Schede tecniche e di conformità CE delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, sterilizzatori, cappe ecc.;

  • L'installazione e l'utilizzo di apparecchiature generanti raggi UV (lampade abbronzanti) dovrà corrispondere a quanto previsto dalla norma tecnica di settore e dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003 ed essere preventivamente notificata al SCISP - ASL TO5 (allegato A al DPGR 6/R del 7 aprile 2003). Si raccomanda, in particolare, di corredare ogni apparecchiatura a raggi UV, di un programma di esposizione che specifichi la durata e gli intervalli delle esposizioni, basato sulle caratteristiche degli emettitori UV e i limiti di dose ponderata da non superare in relazione allo spettro di azione dell’eritema nella prima, nella seconda seduta e per ciascuna singola esposizione. Per la dose massima annuale dovrà essere usata la dose per minuto di esposizione ponderata secondo lo spettro di azione del tumore non-melanoma.

  • L’installazione e utilizzo di apparecchiature laser deve essere conforme a quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento. La Regione Piemonte ha predisposto delle check-list utili a verificare che le attrezzature laser vengano utilizzate in sicurezza, disponibili a questo link:  https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/salute-ambiente-clima. Si raccomanda, in particolare, l’assenza di superfici riflettenti nel locale in cui si utilizza l’apparecchiatura, la presenza di idonea cartellonistica e l’utilizzo di occhialini di protezione conformi a quanto previsto dalla norma tecnica e dal manuale d’uso, sia per l’operatore che per il cliente.

L'impianto elettrico

  • Si ricorda che nei centri estetici e nei negozi di tatuaggio, dove è presumibile l’utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche con parti applicate, è obbligatorio che la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico sia corredata di relativo progetto, nonché attestazione della corrispondenza alla sezione 710 della Norma CEI 64-8 (gruppo 0-1). In linea di massima si parla di “apparecchiatura con parti applicate” quando questa comporta un contatto diretto di una parte di essa con l’utente. Per capire se l’apparecchiatura ha parti applicate occorre consultare l’Allegato 2 del D.M. 206/2015 e notare se tra l’elenco delle norme tecniche di prodotto per quell’attrezzatura viene citata la Norma CEI 62-5 (con il vecchio Allegato 2 del D.M. 110/2011 veniva riportata la Guida CEI 62-39). Ove sono utilizzati apparecchi per uso estetico con parti applicate, i locali sono classificabili come GRUPPO 1 secondo la Norma CEI 64-8/7 sez. 710 variante V2: 2015 con accorgimenti particolari, quale il nodo equipotenziale e gli interruttori differenziali di tipo A o B. In tutti gli altri casi quindi si applicano le norme generali della CEI 64-8, classificando i locali come GRUPPO 0.

Attrezzi per l'attività

Al titolare dell'esercizio incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle più comuni norme igieniche. Inoltre dovranno essere osservate specifiche attenzioni valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi:

  • in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico;

  • sono da preferirsi, per quanto possibile, strumenti taglienti monouso (tale indicazione deve intendersi obbligatoria per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga); gli strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio;

  • tutti gli altri attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività (forbici, elettrodi, pinzette, occhialini di protezione laser o UV ecc.) non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione. Devono essere tenuti con la massima pulizia e subito dopo l'utilizzo devono essere:

    • accuratamente lavati e puliti al fine di rimuovere eventuali detriti organici, usando idoneo detergente , oppure strumenti meccanici (es. pulitore ad ultrasuoni);
    • una volta detersi, devono essere sottoposti a disinfezione, utilizzando prodotti germicidi (es. a base di sali ammonio quaternario e di cloroderivati), lasciandoli in immersione per il tempo consigliato dalla casa produttrice; gli strumenti metallici e quelli resistenti al calore possono essere, in alternativa, sottoposti a trattamento disinfettante a mezzo calore (es. con stufe a secco o piccole autoclavi); L'impiego dei raggi UV può essere consigliato per la conservazione di strumentazione già in precedenza sottoposta a disinfezione;
    • dopo il trattamento, gli strumenti dovranno essere riposti in idonei contenitori, al fine di proteggerli da contaminazioni ambientali;
    • tutti gli strumenti taglienti e gli aghi riutilizzabili devono essere inoltre sottoposti a trattamento di sterilizzazione (autoclave, ad immersione in palline di quarzo, chimico a base di glutaraldeide).

NB: Non sono idonei gli apparecchi a luce ultravioletta.

 

Prodotti cosmetici, per onicotecnica e inchiostri per Permanent Make Up

Si ricorda che per l’effettuazione di attività di trucco permanente (PMU) è necessario essere in possesso della formazione specifica per estetista e per tatuatore. Dovrà inoltre essere presentata notifica all’ASL per le attività di tatuaggio e piercing secondo l’allegato A al DPGR n. 46 del 22/05/2003.

Per l’utilizzo di cosmetici e prodotti chimici occorre fare riferimento alla normativa europea di riferimento, in particolare

  • il Regolamento UE 1223/2009 per i cosmetici e s.m.i. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1223). Per quanto riguarda i cosmetici si raccomanda di verificare che l’etichettatura sia conforme a quanto previsto dal Regolamento UE 1223/2009 (tra le altre cose si ricorda che l’etichetta deve essere redatta in lingua italiana) e consultare periodicamente gli aggiornamenti all’Allegato II per individuare le sostanze vietate.  A titolo di esempio si rappresenta che dal 1 settembre 2025, tra le sostanze vietate è incluso il cosiddetto "TPO" (indicato nella nomenclatura INCI come «Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide» , numero CAS 75980-60-8). Si tratta di una sostanza che agisce come fotoiniziatore ed é largamente impiegata nei prodotti per unghie come gel UV, smalti semipermanenti, top coat etc. Finora era ammesso fino a una concentrazione massima del 5% (all. III del Regolamento cosmetici) ma il nuovo regolamento UE 2025/877 modifica il Regolamento sui cosmetici 1223/2009 collocando questa sostanza nell'Allegato II, dunque tra le sostanze vietate, in quanto riclassificata come sostanza tossica per la riproduzione.

Infine si ricorda che chiunque può segnalare le reazioni avverse potenzialmente legate all’utilizzo di un prodotto cosmeticoIl modulo per la cosmetovigilanza è messo a disposizione dal Ministero della Salute a questo link:

https://www.salute.gov.it/new/it/tema/cosmetici/segnalazione-di-effetti-indesiderabili-potenzialmente-attribuibili-allutilizzo-di-un/?paragraph=1

In questo modo sarà possibile favorire l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze meno impattanti per la salute umana.

Rimani aggiornato su eventuali allerte riguardanti articoli che vengono ritirati dal commercio o attenzionati dagli organi di vigilanza (compresi prodotti cosmetici, inchiostri per tatuaggio o apparecchiature in commercio):  https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?resetSearch=true

Uso di solventi

  • i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente. L'impiego di solventi volatili ed infiammabili deve avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria;

  • durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere.

E inoltre

  • tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita;

  • recipienti con coperchio e apertura a pedale per la raccolta delle immondizie e contenitori rigidi per il conferimento dei taglienti monouso;

  • nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL devono essere installati su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente di metri 0,30 dai bordi del lavabo. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature;

  • per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura o biancheria monouso;

Gli addetti

  • I lavoratori dipendenti, gli apprendisti devono essere sottoposti, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, a visita medica preventiva di idoneità lavorativa in relazione al rischio a cui sono esposti con periodicità valutata dal "Medico competente" (nominato dal datore di lavoro) in accordo con il datore di lavoro.

  • I titolari dell'esercizio sono tenuti a segnalare alla S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'ASL TO5 anche eventuali danni a propri dipendenti derivati o riferibili all'uso di prodotti cosmetici.

Al fine di attuare una efficace prevenzione contro i rischi lavorativi e considerati i risvolti anche di natura penale sull'argomento, è opportuno richiedere informazioni più dettagliate alla competente Struttura Complessa di Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di lavoro di riferimento territoriale.

 

Normativa di riferimento

  • L. 4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell'attività di estetista”
  • REGIONE PIEMONTE – L.R. del 9 dicembre 1992, n. 54: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1
  • Decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206 “Apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista”
  • Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 2003, n. 6/R. “Regolamento regionale delle Attività di solarium”.
  • Regolamenti Comunali

Allegati

modificato 23/09/2025 - 12:41