Requisiti specifici per acconciatori (parrucchieri)
Al titolare dell'esercizio incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle più comuni norme igieniche. Specifiche attenzioni dovranno essere osservate da tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti. In caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico.
Locali
I requisiti previsti sono quelli indicati nella pagina "Estetisti, acconciatori, tatuatori, solarium".
Attrezzatura per l'attività
Tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività (forbici, spazzole, pettini, bigodini, mollette, ecc.) non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo l'avvenuta disinfezione, devono essere tenuti con la massima pulizia e subito dopo l'utilizzo devono essere:
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accuratamente lavati e puliti al fine di rimuovere eventuali detriti organici, usando idoneo detergente, oppure strumenti meccanici (es. pulitore ad ultrasuoni);
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una volta detersi, devono essere sottoposti a disinfezione, utilizzando prodotti germicidi (es. a base di sali ammonio quaternario e di cloroderivati), lasciandoli in immersione per il tempo consigliato dalla casa produttrice; gli strumenti metallici e quelli resistenti al calore possono essere, in alternativa, sottoposti a trattamento disinfettante a mezzo calore (es. con stufe a secco o piccole autoclavi);
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dopo il trattamento, gli strumenti dovranno essere riposti in idonei contenitori, al fine di proteggerli da contaminazioni ambientali;
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gli strumenti monouso taglienti (lamette) devono essere raccolti in contenitori rigidi. I rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio.
L'impiego dei raggi UV può essere consigliato per la conservazione di strumentazione già in precedenza sottoposta a disinfezione.
Tinture
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le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia ed essere manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
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la preparazione delle tinte deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa.
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i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente, è richiesta pertanto l'installazione di un elettroaspiratore nel locale di lavoro o nella zona tecnica. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria; durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
Si ricorda che le tinture, così come shampoo, balsamo, maschere per capelli etc. rientrano tra i prodotti cosmetici, per cui occorre fare riferimento alla normativa europea di riferimento, in particolare
- il Regolamento UE 1223/2009 per i cosmetici e s.m.i. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex%3A32009R1223)
Per quanto riguarda i cosmetici si raccomanda di verificare che l’etichettatura sia conforme a quanto previsto dal Regolamento UE 1223/2009 (tra le altre cose si ricorda che l’etichetta deve essere redatta in lingua italiana) e consultare periodicamente gli aggiornamenti all’Allegato II per individuare le sostanze vietate.
A titolo di esempio si rappresenta che dal 1 settembre 2025, tra le sostanze vietate è incluso il cosiddetto "TPO" (indicato nella nomenclatura INCI come «Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide» , numero CAS 75980-60-8).
Si tratta di una sostanza che agisce come fotoiniziatore ed é largamente impiegata nei prodotti per unghie come gel UV, smalti semipermanenti, top coat etc.
Finora era ammesso fino a una concentrazione massima del 5% (all. III del Regolamento cosmetici) ma il nuovo regolamento UE 2025/877 modifica il Regolamento sui cosmetici 1223/2009 collocando questa sostanza nell'Allegato II, dunque tra le sostanze vietate, in quanto riclassificata come sostanza tossica per la riproduzione.
Infine si ricorda che chiunque può segnalare le reazioni avverse potenzialmente legate all’utilizzo di un prodotto cosmetico.
Il modulo per la cosmetovigilanza è messo a disposizione dal Ministero della Salute a questo link:
In questo modo sarà possibile favorire l’utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze meno impattanti per la salute umana.
Rimani aggiornato su eventuali allerte riguardanti articoli che vengono ritirati dal commercio o attenzionati dagli organi di vigilanza (compresi prodotti cosmetici, inchiostri per tatuaggio o apparecchiature in commercio):
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/search?resetSearch=true
E inoltre
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tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadio con sportelli destinato esclusivamente al deposito della biancheria pulita, nonché di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la raccolta della biancheria usata.. Dovranno essere presenti anche recipienti con coperchio e apertura a pedale per la raccolta delle immondizie e contenitori rigidi per il conferimento dei taglienti monouso;
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nei locali di lavoro i lavandini /lavatesta fissi in maiolica o smalto (o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) devono essere installati su parete piastrellata fino a metri 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente di metri 0,30 dai bordi del lavabo. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.
Gli addetti
Al fine di attuare una efficace prevenzione contro i rischi lavorativi e considerati i risvolti anche di natura penale sull'argomento, è opportuno richiedere informazioni più dettagliate alla competente Struttura Complessa di Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di riferimento territoriale.
Normativa di riferimento
- L. 14.02.1963 n. 161
- L. 23.12.1971 n. 1142
- L. 17.8.05 n. 174
- Regolamenti Comunali
modificato 19/09/2025 - 12:42