Attività

Relazione annuale utilizzo/smaltimento/bonifica amianto

 

L'art. 9, commi 1 e 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, prevede che le medesime producano annualmente una relazione (come da modello unificato di cui alla Circolare ministeriale 17/02/1993 n. 124976) che riassuma l'attività svolta e fornisca elementi conoscitivi utili circa gli interventi svolti, le quantità di materiali lavorate, i lavoratori coinvolti e le loro esposizioni.

La relazione deve essere inviata all'ASL competente entro il 28 febbraio di ogni anno successivo all'anno solare di riferimento, ancorché a tale data abbiano cessato le attività soggette all'obbligo di relazione.

Le imprese che non ottemperano gli obblighi previsti dall'ex articolo 9 commi 1 e 3 della Legge n. 257 del 27 marzo 1992 entro i limiti temporali previsti dalla normativa sono sanzionate secondo le vigenti disposizioni normative.

Sedi e orari

Orario di ricevimento al pubblico: solo su appuntamento

Ambito territoriale (elenco Comuni): Albugnano, Andezeno, Arignano, Baldissero T.se, Berzano S. Pietro, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Carmagnola, Castelnuovo Don Bosco, Cerreto d'Asti, Chieri, Isolabella, Marentino, Mombello T.se, Moncucco T.se, Montaldo T.se, Moriondo T.se, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto T.se, Pino d'Asti, Pino T.se, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Villastellone.

Orario di ricevimento al pubblico: solo su appuntamento

Ambito territoriale (elenco Comuni): Candiolo, Carignano, Castagnole P.te, La Loggia, Lombriasco, Moncalieri, Nichelino, None, Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se, Trofarello, Vinovo.

modificato 19/02/2021 - 11:47