Riconoscimento stabilimenti (germogli)
Il Reg. n. 210/2013 stabilisce che gli operatori che producono germogli devono essere riconosciuti dall’autorità competente al pari di tutti gli altri operatori del settore alimentare, sulla base di quanto prescritto dal Reg. n. 852/2004 sull’igiene degli alimenti, art. 6. Tale riconoscimento, demandato alla Regione Piemonte, è concesso solo se sono rispettati i requisiti indicati nell’allegato I del Reg. n. 852/2004 ed i requisiti specifici per il riconoscimento di stabilimenti che producono germogli indicati nell’allegato del Reg. n. 210/2013.
Le imprese presentano in bollo (n. 1 marche da bollo di euro 14,62), allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), competente per territorio, l'istanza di riconoscimento o variazione significativa al riconoscimento (utilizzando l'apposito modello allegato), che provvederà a trasmetterla all'ASL.
L'ASL effettuerà entro 30 giorni un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti.
L'iter di riconoscimento è scaricabile al seguente link:
Come richiedere informazioni.
L'OSA può rivolgersi al SIAN per richiedere un parere preventivo in merito ai requisiti dell’attività da avviare/modificare.
Sedi e orari
modulo riconoscimento degli stabilimenti che producono germogli_all.8 (1).doc
(Microsoft Word
, 70.5 KB
)
modificato 19/02/2021 - 12:06