Registrazione attività alimentari
Chi deve effettuare la notifica e registrazione di una attività alimentare.
La normativa vigente prevede che ogni Operatore del Settore Alimentare (OSA) notifichi all'ASL, attraverso Il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), ogni stabilimento/esercizio posto sotto il proprio controllo che esegue una qualsiasi delle fasi di:
- Produzione
- Trasformazione
- Trasporto
- Magazzinaggio
- Ristorazione o di somministrazione di ogni tipo (comprese le manifestazioni temporanee come fiere, sagre, ...)
- Commercializzazione di alimenti (al dettaglio, all’ingrosso, mediante l’impiego di distributori automatici, commercio on-line)
- Distribuzione di acqua potabile (casette dell’acqua).
Chi NON deve effettuare la notifica e registrazione di una attività alimentare.
- Gli stabilimenti soggetti all'obbligo di riconoscimento previsto dal Reg.CE 853/2004 (conosciuto come bollo CE), di cui è competente il Servizio veterinario (non devono presentare istanza di riconoscimento al SUAP);
- Gli stabilimenti soggetti all'obbligo di riconoscimento previsto dal Reg.CE 852/2004, di cui è competente il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione SIAN (ma devono presentare istanza di riconoscimento al SUAP).
Quando occorre effettuare la notifica.
La notifica, con la quale l'OSA dichiara il possesso dei requisiti igienico-strutturali previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, impiantistica e commerciale, deve essere presentata per ogni:
- Apertura (avvio dell’attività);
- Subingresso (variazione ragione sociale e/o codice fiscale e/o partita iva);
- Variazione significativa (modifiche di struttura o tipologia di attività);
- Cessazione o sospensione temporanea dell'attività;
- Trasferimento di sede dello stabilimento (in questo caso occorre notificare la cessazione e contestualmente l’avvio dell’attività).
La comunicazione all’ASL dei mezzi utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari non è più obbligatoria. L'OSA dovrà solamente inserire nel proprio piano di autocontrollo le specifiche dei diversi automezzi utilizzati per il trasporto degli alimenti (caratteristiche automezzo, modalità di trasporto, di pulizia e sanificazione), come previsto dal Reg.CE 852/2004.
La notifica di una attività alimentare soggetta alla registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg.CE 852/2004, ricade nell’istituto giuridico della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Per alcune categorie economiche la SCIA sostituisce il rilascio di un'autorizzazione da parte degli Enti competenti e costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l'esercizio dell'attività.
Come si fa la notifica.
L'Operatore del Settore Alimentare (OSA) deve:
- inviare unicamente al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) la notifica dell'attività alimentare per via telematica (Scheda anagrafica, Allegato A, Copia del documento di identità e Copia del pagamento dei diritti sanitari). Dal giorno di invio della pratica al SUAP l'OSA può iniziare l'attività;
- inviare direttamente all'ASL le informazioni aggiuntive richieste, ad integrazione di quanto notificato al SUAP (a seconda del tipo di notifica: Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 o Allegato 6).
Per consultare i modelli di relazione tecnica da allegare alla notifica di inizio attività consulta la pagina Modelli relazioni tecniche imprese alimentari.
Quanto costa effettuare la notifica.
La registrazione dell'attività è soggetta al pagamento della tariffa indicata nell'Allegato II sez.8 del D.Lgs 32/2021. Le modalità di pagamento sono visualizzabili al fondo del tariffario.
Tariffario per la registrazione e aggiornamento impresa alimentare
NOTA BENE: La notifica dell'attività non esime dall'effettuare tutte le incombenze amministrative eventualmente richieste da Comuni, Provincia, CCIAA.
Come richiedere informazioni per effettuare la notifica.
L'OSA può rivolgersi al Servizio Veterinario o al SIAN per richiedere:
- un parere preventivo in merito ai requisiti dell’attività da avviare/modificare
- una verifica della modulistica da trasmettere prima dell’invio al SUAP/ASL.
Per l’avvio dell’attività, al fine di rispettare i requisiti cogenti, si rimanda alle Linee guida regionali e alle Linee guida predisposte dall’ASL TO5.
Sedi e orari
Registrazione attività con alimenti di origine animale
Registrazione attività con alimenti di origine NON animale
Caseifici, vendita latte crudo, laboratori di smielatura e centri imballaggio uova
modificato 08/07/2024 - 12:21