Comunicato stampa

Vaccinazioni Covid. Comunicazione di avvio procedimento sanzionatorio per inadempienza dell'obbligo vaccinale

Informazioni per  i cittadini che ricevono dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, la "comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio" per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti-Covid 19.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente (articolo4-sexies, comma 4, del DL44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021), i cittadini hanno dieci giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per trasmettere eventuali certificati relativi al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale o altra regione di assoluta e oggettiva impossibilità, alla Asl competente per territorio di residenza.

Si ricorda che entro il medesimo termine di dieci giorni, i cittadini interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/, l’avvenuta presentazione della documentazione alla Asl di competenza.

Di seguito gli indirizzi di Asl TO5 dove far pervenire/inoltrare la documentazione

Nella documentazione da trasmettere deve essere compresa, solo in formato pdf, copia di:

- comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvio del procedimento sanzionatorio;

- prova della data di ricezione della comunicazione  (busta con data di ricezione);

- documento di riconoscimento e codice fiscale (fronte retro) del soggetto interessato dall'avviso;

- eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità;

- eventuale altra documentazione sanitaria ritenuta utile.

Nel caso di invio tramite PEC o e-mail, tutta la documentazione allegata, deve essere in formato pdf.

Un Team medico valuterà quanto pervenuto. 

Ricordiamo che i destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle categorie soggette ad obbligo vaccinale anti-COVID-19 e che:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la "dose booster" (richiamo) successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione :
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/

 

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modificato 13/06/2022 - 15:36