Commissioni Medico Legali
Le Commissioni medico-legali costituite ai sensi della normativa vigente sono:
- Commissione per l’accertamento degli stati di Invalidità civile (Legge 118/71)
- Commissione per l’accertamento degli stati di handicap (Legge 104/92)
- Commissione per l’accertamento degli stati di disabilità (Legge 68/99)
- Commissione per l’accertamento degli stati di sordità civile (Legge 381/71)
- Commissione provinciale per l’accertamento degli stati di Cecità civile (Legge 382/70).
Le domande di accertamento e di aggravamento degli stati invalidanti sono a carico del cittadino.
Per effetto del D.L. 78/2009 (decreto anticrisi) convertito in legge n. 120/2009 del 03.08.2009, a partire dal 02.01.2010 le domande di accertamento e di aggravamento degli stati di invalidità civile, handicap, disabilità, sordità civile e cecità civile devono essere presentate esclusivamente per via telematica all’INPS, ente titolare dell’intero procedimento.
Per avviare il processo di accertamento – prima istanza o aggravamento – dello stato di invalidità civile, handicap, disabilità, sordità civile o cecità civile, l’interessato deve recarsi da un medico certificatore per il rilascio e la trasmissione online del certificato medico introduttivo (Modello C), ovvero far compilare il certificato da uno dei medici abilitati che operano in convenzione con l’Istituto (generalmente il proprio medico di medicina generale).
Il certificato ha una validità di 90 giorni entro i quali la domanda deve essere trasmessa telematicamente all’INPS:
- direttamente dal sito www.inps.it, accedendo con SPID, CNS o CIE, digitando le parole “invio domanda di riconoscimento” e selezionando l’apposito servizio “Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari da cittadino” (nel caso di soggetto minore, è necessario accedere ai servizi del portale INPS tramite identità digitale del minore stesso);
- avvalendosi dell’intermediazione di enti di patronato, associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) o altri enti accreditati.
Ricevuta la domanda, la Commissione medica ASL procede alla convocazione a visita e alla trasmissione della pratica all’INPS (ente titolare dell’intero procedimento) che emette il giudizio e provvede alla trasmissione del verbale di accertamento al cittadino.
In caso di malattia oncologica opportunamente indicata sul certificato medico introduttivo, la legge prevede un iter accelerato per l’accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap (legge 80/2006). La visita verrà effettuata entro 15 giorni dalla presentazione della domanda e gli esiti saranno immediatamente produttivi dei benefici che da essi conseguono.
Ai soli fini dell’accertamento dello stato di disabilità (Legge 68/99) la domanda può essere presentata telematicamente all’INPS senza aver acquisito preventivamente il certificato medico introduttivo.
Mancata presentazione a visita: in base all’art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991, nel caso in cui il richiedente opportunamente convocato non si presenti a visita dinnanzi alla Commissione Medica lo stesso sarà riconvocato, il prima possibile a visita e comunque entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno in quest’ultima occasione, la domanda perderà efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova istanza.
Come fare per ottenere copia conforme del verbale di invalidità:
- Verbali rilasciati a partire dal 02/01/2010: per il rilascio del duplicato occorre rivolgersi alla sede INPS competente per territorio.
- Verbali rilasciati in data anteriore al 02/01/2010: la richiesta va presentata all’Ufficio Amministrativo Invalidità Civili della sede presso la quale è stato effettuato l’accertamento.
Il duplicato verrà rilasciato a fronte del pagamento di € 5,00 per ogni copia richiesta, previa compilazione ed invio di apposito modulo di richiesta atti.
Sedi e orari
modificato 16/05/2024 - 09:14