Attività

Sottoprodotti di origine animale

 

Il Reg.CE 1069/2009 e il Reg.CE 142/2011 stabiliscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (SOA). La D.G.R. n° 18-6184 del 29 luglio 2013 definisce le linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009. Gli articoli 8-9-10 del Reg.CE 1069/2009 dettagliano e suddividono i SOA in tre categorie (1, 2, e 3) secondo il livello di rischio per la salute pubblica e degli animali. Si definiscono 3 categorie di sottoprodotti con lavorazioni e destini diversi. I prodotti derivati sono soggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di origine animale dai quali derivano. L’operatore sulla richiesta di registrazione dichiara di rispettare i requisiti generali e specifici richiesti dal Reg.CE 1069/2009 e dal Reg.CE 142/2011. La verifica di detti requisiti potrà avvenire nell’ambito delle attività di controllo ufficiale della ASL.

Chi deve effettuare registrazione/riconoscimento ai fini del Reg.CE 1069/2009.

Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) o di prodotti derivati devono essere registrate e riconosciute.
Non devono essere registrate o riconosciute le attività che generano sottoprodotti e che sono già riconosciute o registrate ai sensi del Reg.CE 852/2004 e del Reg.CE 853/2004.

Come si effettua la richiesta di riconoscimento degli impianti.

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti e gli impianti che svolgono le attività di cui all’art. 24 del Reg.CE 1069/2009 (tabella A elenco attività riconosciute). A tal fine gli operatori devono presentare domanda alla Regione Piemonte per il tramite del Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche utilizzando il Modello allegato 2 completo degli allegati richiesti. 

Come si effettua la richiesta di registrazione degli impianti.

Sono soggette a registrazione le attività elencate nella tabella B (elenco attività registrate). Per registrarsi le ditte devono presentare una domanda in bollo (allegato R) alla Regione Piemonte per il tramite del Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche per l’assegnazione del codice di registrazione allegando i documenti riportati nella domanda .

Come si effettua la richiesta di registrazione per il trasporto di sottoprodotti di origine animale.

L’attività di trasporto di sottoprodotti di origine animale (SOA) e di prodotti derivati è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 23 del Reg.CE 1069/2009 tramite l’allegato T  da allegare all’istanza di registrazione/riconoscimento. Per quanto concerne le caratteristiche specifiche del mezzo si rimanda al foglio informativo relativo all’assegnazione dei codici di identificazione da apporre sulle targhe  rintracciabile sulle Linee Guida
Nota: non necessitano di registrazione gli allevatori che trasportano lo stallatico aziendale all’interno dell’azienda stessa e/o terreni ad essa pertinenti.

Quanto costa la registrazione/riconoscimento.

Le pratiche di cui sopra dovono essere corredate dall'attestazione di avvenuto versamento della tariffa prevista.

Principali normative di riferimento:

  • Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano
  • Regolamento (UE) n. 142/2011
  • Linee guida nazionali per l’applicazione del Regolamento (CE) n.1069/09 recepite con D.G.R. n° 18-6184 del 29 luglio 2013  
Allegati

modificato 07/04/2021 - 13:45