Trasporto animali vivi
Quali documenti deve possedere un trasportatore di animali vivi.
Nel caso di trasporto con finalità economiche di equidi domestici, suini, bovini, ovini, caprini e pollame, il mezzo di trasporto deve essere provvisto di un documento autorizzativo controfirmato dal Servizio Veterinario. Il conducente del mezzo deve essere provvisto di un certificato di idoneità (oppure essere accompagnato da un guardiano munito del certificato di idoneità). Il certificato di idoneità viene rilasciato dal Servizio Veterinario ai conducenti/guardiani che hanno seguito un corso di formazione specifico con superamento del relativo esame finale. Il reg.CE 1/2005 si applica al trasporto di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità, ma non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un’attività economica.
Le Ditte (anche imprese individuali) che intendono effettuare trasporto di animali con finalità economica devono essere in possesso di:
1) Autorizzazione dell’attività di trasporto (validità 5 anni)
Sono previsti due tipi di autorizzazione:
- autorizzazione al trasporto (tipo 1) per i viaggi inferiori alle 8 ore;
- autorizzazione al trasporto (tipo 2) per i viaggi superiori alle 8 ore.
L’autorizzazione viene rilasciata dal Servizio Veterinario del luogo ove ha sede legale la Ditta di trasporto a seguito di istanza da presentare in marca da bollo.
2) Mezzi di trasporto (validità 5 anni)
I mezzi che trasportano animali devono essere provvisti di un’autorizzazione valida.
- Check-list B validata dal Servizio Veterinario: è il documento previsto per ogni mezzo che trasporta animali per durate inferiori alle 8 ore (12 in ambito nazionale, se presenti ventole e abbeveratoi sul mezzo);
- Omologazione: è il certificato previsto per ogni mezzo che trasporta animali per viaggi superiori alle 8 ore (12 in ambito nazionale, se presenti ventole e abbeveratoi sul mezzo). Il certificato di Omologazione viene rilasciato dal Servizio Veterinario ove è ubicata la sede operativa del trasportatore.
3) Certificato di Idoneità al trasporto per Conducenti/guardiani - Patentino (validità 10 anni)
È un documento obbligatorio per chi guida, o funge da guardiano, su un veicolo stradale che trasporti animali con finalità economiche di: equidi domestici, bovini, ovini, caprini, suini, o pollame. Per i casi di esenzione chiedere informazioni dettagliate al Servizio veterinario.
Il certificato di idoneità al trasporto per Conducenti/guardiani ha validità di 10 anni.
Tutte le pratiche per: Autorizzazioni al trasporto, richieste di check-list da validare, richieste di omologazione del mezzo, devono essere presentate al Servizio Veterinario.
Di seguito lo specchietto riassuntivo sui diversi tipi di autorizzazioni al trasporto con relativi diritti sanitari.
Casi particolari:
a) allevatori, che effettuano:
- il trasporto dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto, per una distanza inferiore a 50 km dalla propria azienda;
- il trasporto di taluni tipi di animali per la transumanza stagionale, laddove circostanze geografiche lo richiedano, con veicoli agricoli o con propri mezzi di trasporto;
in questi casi è possibile presentare un’autodichiarazione allegato G al Servizio Veterinario. L’autodichiarazione deve essere accompagnata da:
- una copia del documento d’identità,
- una copia della carta di circolazione del mezzo, o un attestato di idoneità tecnica, nei casi in cui non sia prevista l’immatricolazione del mezzo, come per i rimorchi agricoli con portata complessiva inferiore a 15 ql., per alcune attrezzature agricole e per le appendici agricole;
Il Servizio Veterinario provvederà, in caso favorevole, a validare
- l’autodichiarazione e registrarla nel Sistema informativo regionale.
b) trasporto dei propri animali per percorsi <65 Km in relazione ad un’attività economica (es. macellatori)
Gli interessati devono presentare l’autodichiarazione allegato I da validare, corredata da:
- copia del documento d’identità,
- copia della carta di circolazione del mezzo,
Il Servizio Veterinario provvederà, in caso favorevole, a validare l’allegato I (autodichiarazione) e a registrare l’attività nel Sistema informativo regionale.
Trasporto di animali non in relazione con un’attività economica (esula dal campo di applicazione del Reg.CE 1/2005, esclusi gli art. 3 e 27).
Coloro che trasporto equidi, non in relazione con un’attività economica, per attività hobbistiche, sportive, ludiche, didattico-culturali devono presentare al Servizio Veterinario un’autodichiarazione Allegato H.
Il Servizio Veterinario provvede a vidimarla e inserirla nel Sistema informativo regionale.
Documenti utili
"Manuale per la gestione del controllo del benessere animale durante il trasporto su strada" pubblicato dal Ministero della Salute
Sedi e orari
Allegato I_Operatori diversi dal produttore primario.pdf
(Adobe Portable Document Format
, 170.25 KB
)
Istanza autorizzazione trasporto_Tipo 2_Viaggi lunghi_art.11.pdf
(Adobe Portable Document Format
, 37.41 KB
)
Istanza autorizzazione trasporto_Tipo 1_Viaggi brevi_art.10.pdf
(Adobe Portable Document Format
, 22.61 KB
)
modificato 07/04/2021 - 16:29