Attività

Segnalazione di sagre e fiere

Sono definite "temporanee" tutte quelle manifestazioni quali sagre, feste patronali, fiere, feste di partito, ecc. aperte al pubblico nel corso delle quali la somministrazione/preparazione di alimenti può essere effettuata sia da parte degli operatori del settore alimentare (OSA) attivi nel comparto della ristorazione, sia da parte di soggetti come associazioni volontarie che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande a fine ricreativo/promozionale, ecc.

I requisiti igienico sanitari necessari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori con riguardo alla sicurezza degli alimenti sono riportati nelle “Linee guida per l’applicazione, nell’ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare” approvate dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 27-3145 del 19.12.2011.

Le “Modalità di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)” sono allegate alla DGR 14 settembre 2018, n. 19-7530.

L’Operatore del Settore Alimentare (OSA) deve trasmettere allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune dove si svolge la manifestazione la seguente documentazione:

  1. “Scheda anagrafica”, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 20-5198 del 19 giugno 2017;
  2. modulo “Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande” (SCIA), approvato con DGR n. 20-5198 del 19 giugno 2017;
  3. “All. A – Notifica sanitaria”, approvato con DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 (nella quale dovrà flaggare “Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc. “);
  4. Ricevuta del versamento dei diritti sanitari (se dovuti).

Deve, inoltre, inviare tramite PEC all’Asl TO5 uno dei seguenti allegati in funzione della tipologia di attività temporanea svolta:

  1. Allegato 2. Comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6, Reg. (CE) n. 852/2004) – Tipologia A. In caso di somministrazione di bevande, preparazione e/o somministrazione panini e alimenti semplici, con esclusione dei superalcolici.

Oppure

  1. Allegato 3. Comunicazione dei dati relativi alla produzione/somministrazione temporanea di alimenti e/o bevande al fine del controllo ufficiale (art. 6, Reg. (CE) n. 852/2004) – Tipologia B. In caso di preparazione/somministrazione pasti.
  2. l'elenco degli alimenti somministrati datato e firmato dal soggetto segnalante la manifestazione;
  3. la fotocopia del documento di identità del soggetto segnalante.

Per permettere il corretto svolgimento delle funzioni di controllo da parte dell’ASL, l’OSA dovrà trasmettere i documenti di cui sopra almeno dieci (10) giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Casi particolari.

  1. Qualora l’attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti e bevande NON abbia finalità imprenditoriali nel settore della preparazione/somministrazione di alimenti (associazioni di volontariato, scuole, parrocchie, ecc…), l’OSA può trasmettere direttamente senza il tramite del SUAP, con pec, la documentazione indicata, all’ASL TO5 e Comune territorialmente competente.
  2. Sono escluse dall’obbligo di presentare l’“All. A – Notifica sanitaria”, approvato con DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017 le seguenti attività:
  • attività di mera vendita, nonché l’eventuale degustazione promozionale da parte di imprese già registrate.
  • le strutture mobili notificate per la preparazione e vendita di alimenti su suolo pubblico.
  • le attività già notificate per la produzione e la somministrazione di alimenti non in struttura fissa (banqueting).

Permane l’obbligo nel caso in cui queste svolgano attività diverse di quelle oggetto di registrazione.

Tariffe per segnalazione di manifestazioni temporanee 

Schema Riassuntivo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.G.R. 19 dicembre 2011, n. 27-3145: Approvazione delle "Linee guida per l'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare”.
  • D.D. 28 marzo 2012, n. 218: "Nuove indicazioni sulle scadenze per la presentazione delle Notifiche di inizio attività (NIA) per attività di somministrazione alimenti durante le manifestazioni temporanee"
  • D.G.R. 14 settembre 2018, n. 19-7530: Modifica della DGR 27-3145 del 19.12.2011, relativa all'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare, a seguito della D.G.R. n. 28-5718 del 02.10.2017. Modalità di trasmissione della SCIA per le attività non aventi carattere di imprenditorialità.

Sedi e orari

Lunedì: 9:00-12:00
Martedì: 9:00-12:00
Mercoledì: 9:00-12:00
Giovedì: 9:00-12:00
Venerdì: 9:00-12:00
Allegati

modificato 17/11/2025 - 11:45