Attività

Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario

 

Notifica inizio attività laboratorio di smielatura.

L’apicoltore che effettua l’attività di raccolta (intesa come recupero dei melari), smielatura, confezionamento e vendita del proprio miele, rientra nell’attività primaria. Qualora abbia già provveduto alla registrazione della propria attività di apicoltura nella Banca Dati Apistica Nazionale (BDA), ha assolto gli obblighi per la notifica di inizio attività ai sensi del reg.CE 852/2004.

Pertanto, l’apicoltore non è tenuto a trasmettere, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), la notifica di inizio attività all’ASL. La disponibilità di un laboratorio di smielatura, elemento indispensabile ai fini del Controllo Ufficiale da parte dell’Autorità Competente è evidenziata nel sistema informativo (BDA).

Resta inteso che l’operazione di trasformazione/lavorazione e/o aggiunte al miele di altri prodotti (es. nocciole) o di confezionamento di miele proveniente da apiari diversi dal proprio dovrà comunque essere notificata ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE 852/2004.

Piano di autocontrollo aziendale.

I regolamenti comunitari esplicitano che l’applicazione dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo secondo i metodi HACCP non siano da applicare alla produzione primaria e alle operazioni correlate. Pertanto, è sufficiente che vengano applicate procedure semplificate e meno onerose e complesse per garantire la sicurezza dei consumatori. Resta inteso che si dovrà comunque sempre ottemperare anche ai dettami del reg.CE 178/2002. Di conseguenza, si ritengono sufficientemente esaustivi ai fini dell’applicazione dell’autocontrollo, i contenuti delle “Linee guida settore apicoltura” realizzate da AsProMiele e approvate dalla regione Piemonte con nota prot. n. 3615/DB2017 del 13/02/2012. Si ritiene altresì che le stesse siano da aggiornare nella parte riguardante le indicazioni relative alla registrazione attività.

modificato 07/04/2021 - 13:42