Attività

Macellazione di ovi-caprini per autoconsumo

A chi è rivolto il servizio.

  1. Ai privati cittadini che intendono macellare per autoconsumo ovi-caprini (max n. 6 capi ogni nucleo familiare) presso un impianto di macellazione riconosciuto ai sensi del Reg.CE 853/2004.
  2. Agli allevatori, registrati nell’anagrafe zootecnica, che intendono macellare presso il proprio domicilio (max n. 6 capi ogni nucleo familiare) ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi da essi allevati per almeno i 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita.

Quando si può effettuare la macellazione.

Nel corso dell’anno solare, preferibilmente nel periodo stagionale da inizio novembre a fine marzo.

Come si effettua la richiesta e indicazioni fondamentali.

  1. Per le macellazioni presso un macello riconosciuto, la comunicazione da parte del privato cittadino all’Autorità Competente e all’impianto di macellazione deve essere effettuata tramite la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare al Modello 4 degli animali (vedi Allegato 1).
  2. Per le macellazioni in allevamento, la comunicazione dell’attività di macellazione deve essere fatta al Servizio Veterinario del distretto di appartenenza (presso lo sportello oppure telefonicamente) con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, utilizzando l’apposita modulistica (vedi Allegato 2).

Quali regole occorre rispettare.

  • le operazioni di macellazione devono essere effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario e in modo da non recare disturbo al vicinato;
  • le operazioni di macellazione devono prevedere il preventivo stordimento dell'animale (Reg.CE 1099/2009), da effettuarsi con dispositivo previsto dalla normativa vigente;
  • le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni devono essere idonei ed in buone condizioni igienico-sanitarie;
  • l’acqua utilizzata deve avere caratteristiche di potabilità;
  • i rifiuti solidi e liquidi devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;
  • la macellazione è consentita fino a un massimo di 6 ovi-caprini per nucleo familiare/anno;
  • è vietata la macellazione per conto terzi;
  • è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute da ovi-caprini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati (es. gli agriturismi non possono commercializzare, cedere o somministrare ai clienti i prodotti che derivano da questo tipo di macellazione);
  • gli allevatori registrati nell’anagrafe zootecnica (BDN) devono registrare la macellazione per autoconsumo;
  • in caso di macellazione a domiciliio ci si riferisce esclusivamente ad animali di età inferiore ai 12 mesi ai quali non è spuntato alcun incisivo permanente;
  • il Servizio Veterinario effettua l’attività di monitoraggio con un controllo ispettivo a campione e/o nei casi di esplicita richiesta da parte dell’utenza. 

NB: La macellazione rituale non rientra tra i casi di macellazione a domicilio poiché deve essere condotta presso un impianto di macellazione riconosciuto ai sensi del Reg.CE 853/2004, come previsto dal comma 4 dell’art. 4 del Reg.CE 1099/2009.

Tariffe.

Il pagamento degli oneri relativi alle spese di ispezione veterinaria è a carico del richiedente solo per coloro che ne fanno specifica richiesta, secondo quanto stabilito dal tariffario regionale.

Leggi le Indicazioni regionali:

Sedi e orari

Orario sportello
Lunedì: 9:00-12:00
Martedì: 9:00-12:00
Mercoledì: 9:00-12:00
Giovedì: 9:00-12:00
Venerdì: 9:00-12:00

modificato 09/11/2021 - 10:21