Macellazione di ovi-caprini per autoconsumo
A chi è rivolto il servizio.
- Ai privati cittadini che intendono macellare per autoconsumo ovi-caprini (max n. 6 capi ogni nucleo familiare) presso un impianto di macellazione riconosciuto ai sensi del Reg.CE 853/2004.
- Agli allevatori, registrati nell’anagrafe zootecnica, che intendono macellare presso il proprio domicilio (max n. 6 capi ogni nucleo familiare) ovi-caprini di età inferiore ai 12 mesi da essi allevati per almeno i 30 giorni precedenti la macellazione o dalla nascita.
Quando si può effettuare la macellazione.
Nel corso dell’anno solare, preferibilmente nel periodo stagionale da inizio novembre a fine marzo.
Come si effettua la richiesta e indicazioni fondamentali.
- Per le macellazioni presso un macello riconosciuto, la comunicazione da parte del privato cittadino all’Autorità Competente e all’impianto di macellazione deve essere effettuata tramite la compilazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da allegare al Modello 4 degli animali (vedi Allegato 1).
- Per le macellazioni in allevamento, la comunicazione dell’attività di macellazione deve essere fatta al Servizio Veterinario del distretto di appartenenza (presso lo sportello oppure telefonicamente) con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, utilizzando l’apposita modulistica (vedi Allegato 2).
Quali regole occorre rispettare.
- le operazioni di macellazione devono essere effettuate in luoghi idonei dal punto di vista igienico sanitario e in modo da non recare disturbo al vicinato;
- le operazioni di macellazione devono prevedere il preventivo stordimento dell'animale (Reg.CE 1099/2009), da effettuarsi con dispositivo previsto dalla normativa vigente;
- le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni devono essere idonei ed in buone condizioni igienico-sanitarie;
- l’acqua utilizzata deve avere caratteristiche di potabilità;
- i rifiuti solidi e liquidi devono essere smaltiti secondo la normativa vigente;
- la macellazione è consentita fino a un massimo di 6 ovi-caprini per nucleo familiare/anno;
- è vietata la macellazione per conto terzi;
- è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute da ovi-caprini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati (es. gli agriturismi non possono commercializzare, cedere o somministrare ai clienti i prodotti che derivano da questo tipo di macellazione);
- gli allevatori registrati nell’anagrafe zootecnica (BDN) devono registrare la macellazione per autoconsumo;
- in caso di macellazione a domiciliio ci si riferisce esclusivamente ad animali di età inferiore ai 12 mesi ai quali non è spuntato alcun incisivo permanente;
- il Servizio Veterinario effettua l’attività di monitoraggio con un controllo ispettivo a campione e/o nei casi di esplicita richiesta da parte dell’utenza.
NB: La macellazione rituale non rientra tra i casi di macellazione a domicilio poiché deve essere condotta presso un impianto di macellazione riconosciuto ai sensi del Reg.CE 853/2004, come previsto dal comma 4 dell’art. 4 del Reg.CE 1099/2009.
Tariffe.
Il pagamento degli oneri relativi alle spese di ispezione veterinaria è a carico del richiedente solo per coloro che ne fanno specifica richiesta, secondo quanto stabilito dal tariffario regionale.
Leggi le Indicazioni regionali:
Sedi e orari
Allegato 1 - Comunicazione macellazione presso macello per autoconsumo.doc
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Allegato 2 - Comunicazione macellazione presso allevamento per autoconsumo.doc
(Microsoft Word
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)
modificato 09/11/2021 - 10:21