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Tariffari prestazioni ASL

 

Il Ssn garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie incluse nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) attraverso l’attività di soggetti erogatori pubblici (Aziende sanitarie e ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, Irccs pubblici), privati equiparati (Irccs privati, Ospedali classificati e “Presidi”) e  privati accreditati, con i quali le Regioni e le Aziende stipulano degli accordi ocontratti. Tutti gli erogatori del Ssn sono remunerati, nel rispetto della autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni in materia di assistenza sanitaria, secondo regole stabilite a livello regionale, nell’ambito del quadro normativo di riferimento stabilito a livello nazionale per garantire l’omogeneità del sistema.

Le regole di base del sistema di remunerazione attualmente in uso sono state stabilite inizialmente dalla riforma sanitaria del 1992, che introdusse nel Ssn un sistema di tipo prospettico, basato su tariffe per prestazione fissate preventivamente; le riforme intervenute successivamente hanno confermato le caratteristiche di fondo del sistema, specificandone le modalità di utilizzo (articolo 8-sexies del d.lgs. 502/92 e smi).

Il sistema di remunerazione si compone di due elementi principali e si basa sul funzionamento di alcuni meccanismi che ne devono garantire la definizione, l’aggiornamento e il corretto utilizzo.

Elemento fondamentale del sistema sono le tariffe omnicomprensive predeterminate per singola prestazione; ne esistono, normativamente, tre tipologie:

  1. le tariffe nazionali, stabilite periodicamente dal Ministero della salute insieme al Ministero dell’Economia;
  2. le tariffe regionali, stabilite periodicamente dagli Assessorati regionali alla sanità;
  3. per le sole attività di ricovero, dal luglio 2003, sono inoltre stabilite concordemente tra tutte le regioni ogni anno le tariffe utilizzate per la “compensazione della mobilità interregionale” (TUC, Tariffa Unica Convenzionale).

modificato 14/10/2020 - 16:26