Igiene dei mangimi
Produzione, deposito, commercializzazione, trasporto di alimenti zootecnici.
Il reg.CE 183/05 stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi a partire dalla produzione primaria, commercializzazione fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante il controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare.
A chi è rivolto l’obbligo di registrazione ai sensi del reg.CE 183/05.
L'art.9 del reg.CE 183/05 prevede che ogni Operatore del Settore Mangimi (OSM) notifichi, al fine della sua registrazione all'Autorità sanitaria competente, qualsiasi stabilimento posto sotto il suo controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione eccetto la vendita al dettaglio dei soli mangimi per animali familiari.
Vi ricadono, in particolare, le operazioni a livello di produzione primaria dei mangimi (produzione di prodotti agricoli compresi la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali o la pesca) e le seguenti correlate:
- trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione
- trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione allo stabilimento
- miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda anche usando additivi o premiscele di additivi, ad eccezione di quelli di cui al capo 3 dell'allegato IV del reg.CE 183/05.
A chi è rivolto l’obbligo di riconoscimento ai sensi del reg.CE 183/05.
L'art.10 del reg.CE 183/05 prevede che gli OSM assicurino che gli stabilimenti posti sotto il loro controllo siano riconosciuti dall'Autorità competente qualora tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:
- fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il reg.CE 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del regolamento;
- fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del regolamento;
- fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del regolamento.
Come si presenta l’istanza di registrazione/riconoscimento ai sensi del reg.CE 183/05.
Le istanze devono essere presentate al Servizio veterinario area C per il tramite del SUAP competente per territorio, utilizzando la modulistica a fianco pubblicata. Si suggerisce di contattare preventivamente il personale del Servizio veterinario che potrà fornire la necessaria assistenza.
Documenti utili e normativa
- Registro Europeo delle Materie Prime utilizzabili nella produzione dei mangimi
- Registro aggiornato degli additivi autorizzati per l'alimentazione animale
- Utilizzo del latte e prodotti derivati nell'alimentazione animale Reg. CE 142/2011
- Requisiti richiesti dal reg.CE 183/2005 (allegato I produzione primaria e allegato II produzione diversa dalla primaria)
- Raccomandazione 576/06 per le micotossine
- Reg.UE 574/2011 sostanze indesiderabili nei mangimi
- Normativa di riferimento nel settore dell’alimentazione animale:
Domanda produzione mangimi medicati e prodotti intermedi.pdf
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)
Comunicazione conferimento siero latte agli allevamenti_142-2011.pdf
(Adobe Portable Document Format
, 28.26 KB
)
modificato 15/02/2022 - 11:01