Area tematica
Sanzioni amministrative
La Legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni stabilisce che le funzioni amministrative concernenti l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in alcune materie sono delegate alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.
PAGAMENTO
- Il pagamento è effettuabile mediante versamento sul conto corrente postale n. 32634107 intestato a “AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 CHIERI – Introito sanzioni amministrative – Servizio Tesoreria” utilizzando l’apposito bollettino di versamento con indicazione, nello spazio riservato alla causale, dell’organo accertatore, del numero e della data del verbale
- Il pagamento deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale
- Dell’avvenuto pagamento è opportuno dare comunicazione all’accertatore presentando copia del bollettino di versamento
- In caso di mancato pagamento l’ente accertatore trasmette gli atti al Servizio Legale dell’Asl TO5 di Chieri che procederà a termini di legge al recupero delle somme dovute.
RICORSO
- Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione, gli interessati possono far pervenire al Servizio Legale dell’Asl TO5 di Chieri – Piazza Silvio Pellico,1 – 10023 CHIERI TO - scritti difensivi e/o chiedere di essere sentiti in merito dalla stessa autorità
- Il ricorso sospende i termini per il pagamento della sanzione amministrativa.
INFORMAZIONI
Servizio Legale: tel. 01194293147 / 3133 e-mail contenziosoamm@aslto5.piemonte.it
modificato 10/05/2021 - 14:24