Attività

Edilizia

Attività del servizio: 

PARERI IGIENICO-SANITARI

 

  • PER PRATICHE EDILIZIE COMUNALI

La semplificazione degli atti autorizzativi in materia edilizia (DPR 380/01 [1] e s.m.i. [2]) attribuisce unicamente al progettista abilitato la responsabilità di attestare la conformità dei progetti edilizi alle norme igienico-sanitarie vigenti, sopprimendo la necessità di chiedere parere all’ASL nel caso di ristrutturazioni edilizie, cambi di destinazione d’uso, nuove costruzioni etc.

Con nota prot. 7081 del 12/2/2019, i Comuni del territorio sono stati informati che il SISP non esprimerà più pareri igienico-sanitari nell’ambito di procedimenti edilizi, pertanto la domanda per il rilascio del permesso di costruire, corredata degli elaborati progettuali e di un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, deve essere presentata unicamente al Comune territorialmente competente (Sportello Unico per l’Edilizia), esimendo l’ASL da ogni valutazione, salvo nei casi in cui l’Amministrazione comunale ritenga, comunque, di doverla coinvolgere nell’istruttoria.

Restano valide le modalità operative, consolidate nel corso degli anni, e concordate con gli Enti territoriali, secondo cui il SISP rimane a supporto dei Comuni nell’esprimere parere in alcune situazioni specifiche che riguardano edifici pubblici quali:

  • strutture scolastiche;
  • strutture sportive e ricreative (palestre, piscine etc.)

Rimangono altresì valide le disposizioni legislative nazionali e regionali che comportano l’espressione del parere ASL nel caso di:

  • lavorazione insalubre ai sensi dell’art. 216 TULLS, esclusivamente nel caso in cui l’insediamento non sia collocato in zona propria del PRGC ovvero quando non sia già stato oggetto di altre valutazioni di impatto (VIA, VAS, AIA);
  • opere pubbliche ai sensi dell'art. 228 TULLS (acquedotti, fognature, piani cimiteriali etc.); 

 

  • PARERI PREVENTIVI

La richiesta di parere deve pervenire a mezzo pec, all’indirizzo protocollo@cert.aslto5.piemonte.it ed è subordinata al pagamento dei diritti sanitari secondo quanto previsto dalla D. G. R del 5 luglio 2004, n. 42-12939 – Allegato A “tariffario per le prestazioni rese nell’interesse dei privati dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL”.
Il pagamento, il cui importo verrà verificato dal Servizio (isp.abitato@aslto5.piemonte.it) dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto ASL TO5 Piazza Silvio Pellico 1 Chieri - CF e PI 06827170017

IBAN: IT 76S0306930360100000046156 - Bic/Swift BCITITMM;

CAUSALE: SISP – PAGAMENTO DIRITTI SANITARI – TIPOLOGIA ATTIVITÀ
É opportuno ricordare che, in fase autorizzativa, il parere ASL viene acquisito dall’Ente titolare del procedimento nel caso di:

  • sedi trasporto infermi
  • sale per il commiato

Si precisa che le competenze autorizzative e di vigilanza e controllo su asili nido, baby-parking, strutture Sanitarie e Socio-Assistenziali sono assegnate alla Struttura Semplice Dipartimentale Commissione di Vigilanza (commissionedivigilanza@aslto5.piemonte.it).

Come previsto dalla citata DGR 5 luglio 2004, n. 42-12939, per le attività sotto elencate, il SISP, su richiesta, potrà esprime un parere preventivo, limitatamente agli aspetti igienico sanitari di competenza, non vincolante per la Commissione di Vigilanza ai fini autorizzativi:

 

 

[1] D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
[2] In particolare l’art. 3 lettera a) del D.Lgs n. 222 del 25/11/2016 che sopprime la necessità di acquisire il parere ASL nei casi in cui non possa essere sostituito da un’autocertificazione ai sensi dell’art. 20 comma 1.
Allegati

modificato 17/05/2023 - 15:06