Attività

Utilizzo farmaco veterinario

 

E' possibile:

  • somministrare farmaci e/o ad animali produttori di alimenti (DPA) mediante prescrizione veterinaria al bisogno oppure utilizzo delle scorte;
  • somministrare mangimi medicati ad animali produttori di alimenti (DPA) mediante prescrizione veterinaria al bisogno,

seguendo le indicazioni del medico veterinario e rispettando scrupolosamente i dosaggi e i tempi di sospensione, in modo da prevenire la presenza di residui oltre il limite consentito nella carne e in altri alimenti di origine animale.

Per informazioni sulla REV si rimanda alla pagina Ricetta elettronica veterinaria.

Quali sono gli obblighi per il proprietario o detentore di animali produttori di alimenti (DPA)

  • Utilizzo farmaco mediante “prescrizione veterinaria” al bisogno:
    • obbligatoria la registrazione dei trattamenti su registro dei trattamenti elettronico oppure apposito registro vidimato dal Servizio Veterinario dell’ASL competente per territorio.
  • Utilizzo farmaco mediante gestione di “scorte” (da autorizzarsi previa domanda al Servizio Veterinario):
    • nel caso in cui l'allevatore ricorra al registro dei trattamenti elettronico la registrazione delle movimentazioni dei medicinali nel deposito scorte viene gestita dal portale della Ricetta Elettronica Veterinaria (REV);
    • nel caso in cui l'allevatore ricorra al registro dei trattamenti cartaceo lo scarico dei medicinali dovrà essere effettuato manualmente dal veterinario responsabile dell'armadietto;
    • la registrazione dei trattamenti può essere effettuata (al momento):
      • in modo cartaceo su apposito registro vidimato dal Servizio Veterinario competente;
      • in modo elettronico tramite registrazione al portale della REV.

Come si ottiene la vidimazione dei registri trattamenti veterinari.

I seguenti registri (allegati in questa pagina) devono essere vidimati dal Servizio Veterinario area C dell'ASL competente per territorio:

  • Registro di somministrazione dei medicinali ormonali per trattamenti terapeutici e zootecnici aziendali (artt. 4 e 5 del D.lgs 158/2006);
  • Registro dei trattamenti terapeutici aziendali con medicinali veterinari (art. 15 del D.lgs 158/2006 e art. 79 del D.lgs 193/2006);
  • Registro somministrazione ed identificazione animali trattati (art. 80 del D.lgs 193/2006) per allevamento autorizzato scorte.

SI RENDE NOTO che, in base al D.Lgs 27/2021, a fare data dal 28/01/2022, la registrazione dei trattamenti dovrà avvenire esclusivamente attraverso registro elettronico.

Chi può chiedere l’autorizzazione a detenere scorte di farmaci veterinari.

Gli allevatori, i titolari di strutture sanitarie veterinarie (ambulatori, cliniche, ospedali veterinari) ed i veterinari libero professionisti che esercitano attività zooiatrica che intendono munirsi di scorte di farmaci devono richiedere il rilascio dell'apposita autorizzazione. 

Come si ottiene l’autorizzazione a detenere scorte di farmaci veterinari.

Per richiedere una delle seguenti autorizzazioni:

  • autorizzazione scorte allevamenti;
  • autorizzazione scorte ambulatori;
  • autorizzazione scorte zooiatria presso il domicilio.

Il richiedente deve fare domanda (utilizzando la modulistica allegata) al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio, con allegate:

  • la presa di responsabilità da parte di un medico-veterinario libero professionista;
  • la piantina indicante il luogo di detenzione dei medicinali;
  • n. 2 marche da bollo (attualmente del valore di 16 euro).

Come richiedere informazioni.

Si suggerisce di contattare preventivamente il personale del Servizio veterinario che potrà fornire la necessaria assistenza.

Normativa di riferimento

Allegati

modificato 27/06/2023 - 12:56