Attività

Registrazione attività alimentari

Chi deve effettuare la notifica e registrazione di una attività alimentare.

La normativa vigente prevede che ogni Operatore del Settore Alimentare (OSA) notifichi all'ASL, attraverso Il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), ogni stabilimento/esercizio posto sotto il proprio controllo che esegue una qualsiasi delle fasi di:

  • Produzione
  • Trasformazione
  • Trasporto
  • Magazzinaggio
  • Ristorazione o di somministrazione di ogni tipo (comprese le manifestazioni temporanee come fiere, sagre, ...)
  • Commercializzazione di alimenti (al dettaglio, all’ingrosso, mediante l’impiego di distributori automatici, commercio on-line)
  • Distribuzione di acqua potabile (casette dell’acqua).

Chi NON deve effettuare la notifica e registrazione di una attività alimentare.

  • Gli stabilimenti soggetti all'obbligo di riconoscimento previsto dal Reg.CE 853/2004 (conosciuto come bollo CE), di cui è competente il Servizio veterinario (non devono presentare istanza di riconoscimento al SUAP);
  • Gli stabilimenti soggetti all'obbligo di riconoscimento previsto dal Reg.CE 852/2004, di cui è competente il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione SIAN (ma devono presentare istanza di riconoscimento al SUAP).

Quando occorre effettuare la notifica.

La notifica, con la quale l'OSA dichiara il possesso dei requisiti igienico-strutturali previsti dalla normativa vigente, nel rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, impiantistica e commerciale, deve essere presentata per ogni:

  • Apertura (avvio dell’attività);
  • Subingresso (variazione ragione sociale e/o codice fiscale e/o partita iva);
  • Variazione significativa (modifiche di struttura o tipologia di attività);
  • Cessazione o sospensione temporanea dell'attività;
  • Trasferimento di sede dello stabilimento (in questo caso occorre notificare la cessazione e contestualmente l’avvio dell’attività).

La comunicazione all’ASL dei mezzi utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari non è più obbligatoria. L'OSA dovrà solamente inserire nel proprio piano di autocontrollo le specifiche dei diversi automezzi utilizzati per il trasporto degli alimenti (caratteristiche automezzo, modalità di trasporto, di pulizia e sanificazione), come previsto dal Reg.CE 852/2004.

La notifica di una attività alimentare soggetta alla registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg.CE 852/2004, ricade nell’istituto giuridico della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Per alcune categorie economiche la SCIA sostituisce il rilascio di un'autorizzazione da parte degli Enti competenti e costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l'esercizio dell'attività.

Come si fa la notifica.

L'Operatore del Settore Alimentare (OSA) deve:

  • inviare unicamente al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) la notifica dell'attività alimentare per via telematica (Scheda anagrafica, Allegato A, Copia del documento di identità e Copia del pagamento dei diritti sanitari). Dal giorno di invio della pratica al SUAP l'OSA può iniziare l'attività;
  • inviare direttamente all'ASL le informazioni aggiuntive richieste, ad integrazione di quanto notificato al SUAP (a seconda del tipo di notifica: Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 o Allegato 6).

Per consultare i modelli di relazione tecnica da allegare alla notifica di inizio attività consulta la pagina Modelli relazioni tecniche imprese alimentari.

Quanto costa effettuare la notifica.

La registrazione dell'attività è soggetta al pagamento della tariffa indicata nell'Allegato II sez.8 del D.Lgs 32/2021. Le modalità di pagamento sono visualizzabili al fondo del tariffario.

Tariffario per la registrazione e aggiornamento impresa alimentare 

NOTA BENE: La notifica dell'attività non esime dall'effettuare tutte le incombenze amministrative eventualmente richieste da Comuni, Provincia, CCIAA.

Come richiedere informazioni per effettuare la notifica.

L'OSA può rivolgersi al Servizio Veterinario o al SIAN per richiedere:

Per l’avvio dell’attività, al fine di rispettare i requisiti cogenti, si rimanda alle Linee guida regionali e alle Linee guida predisposte dall’ASL TO5.

 

Sedi e orari

Registrazione attività con alimenti di origine animale

Orario sportello
Lunedì: 9:00-12:00
Martedì: 9:00-12:00
Mercoledì: 9:00-12:00
Giovedì: 9:00-12:00
Venerdì: 9:00-12:00

Registrazione attività con alimenti di origine NON animale

Lunedì: 9:00-12:00
Martedì: 9:00-12:00
Mercoledì: 9:00-12:00
Giovedì: 9:00-12:00
Venerdì: 9:00-12:00

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modificato 07/10/2022 - 09:13