Attività

Fitosanitari

Il nostro Servizio, nell'ambito delle proprie attività, si occupa anche del commercio e dell'impiego dei prodotti fitosanitari, cioè di quelle sostanze attive e dei loro preparati (contenenti una o più sostanze attive), destinati ad essere utilizzati in agricoltura per proteggere i vegetali o i loro prodotti da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti delle avversità delle piante (parassiti animali o vegetali, nonché virus, batteri, funghi o altri agenti patogeni).

Autorizzazione al commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti

I Locali da destinare alla vendita dei prodotti fitosanitari devono disporre dell'autorizzazione sanitaria. La persona titolare di un'impresa commerciale o la società che intende commercializzare prodotti fitosanitari o coadiuvanti di prodotti fitosanitari deve presentare, quindi, una domanda al sindaco del Comune ove è ubicata la struttura. L'autorizzazione non ha scadenza e rimane valida fino a quando non mutano le condizioni per le quali è stata rilasciata.

Con deliberazione della Giunta Regionale del 5 agosto 2003 n. 7-10295 sono state emanate le disposizioni di attuazioni del D.P.R. n. 290/2001 che approva il "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".

Il provvedimento regionale ha approvato (allegato A) le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al commercio ed alla vendita dei suddetti prodotti, ed alla gestione dei locali; ha approvato, inoltre, i requisiti strutturali e le caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di prodotti fitosanitari (allegato B).

Gli allegati contenenti le procedure, i requisiti strutturali e le caratteristiche minime sono scaricabili al seguente link:

DGR 5 agosto 2003, n. 7-10295. Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001 n. 290 per la vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti

Certificati di abilitazione alla vendita, acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari

Le modalità di rilascio o rinnovo delle abilitazioni alla vendita, all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari a partire dal 26 Novembre 2014 sono state aggiornate/modificate ai sensi del Decreto 22/01/2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", e dal D.Lgs 150 del 14/08/2012.

L'Azienda Sanitaria non è più incaricata del rilascio e del rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.

La Regione Piemonte, con DGR n. 44-645 del 24.11.2014, ha recepito ed approvato le disposizioni che disciplinano l'applicazione in Piemonte del DM 22 gennaio 2014 relativamente all'Azione A1 - Formazione.

Ai siti:

è possibile reperire le informazioni relative ai corsi di formazione programmati sul territorio regionale, necessari per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita e l'abilitazione per l'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Dichiarazioni di vendita

Le persone titolari di un'impresa commerciale o le società che commercializzano e vendono prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari sono tenuti a trasmettere annualmente, entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare, la dichiarazione di vendita dei prodotti fitosanitari o autocertificare in caso di mancata vendita.

Le schede devono essere trasmesse al

Settore Fitosanitario regionale
Via Livorno 60
10144 Torino
Tel. 011 4321473

Registro di carico e scarico dei prodotti Fitosanitari

Con il D.Lgs 150 del 14 agosto 2012 art 26, è stato abrogato l'obbligo della vidimazione del registro di carico e scarico dei Prodotti Fitosanitari (comma 3, art. 24, DPR 290/2001: "Chiunque venda i prodotti fitosanitari ... deve essere provvisto di un registro o di uno schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'azienda unita' sanitaria locale").
Rimane comunque l'obbligo della tenuta e dell'aggiornamento del registro di carico e scarico dei prodotti fitosanitari (rinominato con il D.Lgs 150 "Registro delle quantità vendute").

Per chi comunque volesse continuare a farsi vistare il registro, il nostro Servizio è disponibile alla vidimazione. Per la vidimazione del registro di carico e scarico dei prodotti fitosanitari, il venditore deve presentare presso la Segreteria del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) negli orari di apertura, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dalle 14.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì, la Richiesta vidimazione registro al seguente link

http://www.aslto5.piemonte.it/servizi-per-i-cittadini/modulistica/category/61-fitosanitari.html

il registro da vidimare e la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della prestazione.
Il registro va debitamente intestato con ragione sociale completa di codice fiscale e/o partita IVA della Ditta; le pagine devono essere numerate in modo sequenziale con l'indicazione del numero totale dei fogli componenti il registro (es.: pag.1/di...numero pagina finale del registro)

Per saperne di più

  1. DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
  2. DECRETO 22 gennaio 2014. Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
  3. DECRETO del PRESIDENTE della REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 55. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosani- tari e relativi coadiuvanti.
  4. D.P.R. n. 290 del 23 Aprile 2001. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46 allegato 1, legge . 59/1977).

 Clicca qui per accedere alla banca dati dei prodotti fitosanitari

modificato 19/02/2021 - 12:05